1. La graduatoria del concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione non può essere utilizzata per l'assegnazione di altre sedi farmaceutiche non comprese tra quelle messe a concorso.
1. Il farmacista già autorizzato all'esercizio di una farmacia che partecipa ad un concorso per l'assegnazione di sedi vacanti o di nuova istituzione decade di diritto dalla autorizzazione originaria con la dichiarazione di accettazione della nuova sede farmaceutica assegnatagli.
2. La dichiarazione di accettazione della sede farmaceutica vacante o di nuova istituzione, di cui al comma 1, deve intervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'interpello per l'assegnazione.
1. Il farmacista che accetta una sede farmaceutica vacante o di nuova istituzione assegnatagli a concorso decade dal diritto di accettare un'altra sede farmaceutica vacante o di nuova istituzione assegnabile attraverso il medesimo concorso ovvero un altro cui abbia partecipato.
2. Il farmacista che partecipa contemporaneamente a più concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione decade dal diritto di assegnazione se ha precedentemente accettato un'altra sede farmaceutica assegnatagli in un altro concorso.