PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La graduatoria del concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione non può essere utilizzata per l'assegnazione di altre sedi farmaceutiche non comprese tra quelle messe a concorso.

Art. 2.

      1. Il farmacista già autorizzato all'esercizio di una farmacia che partecipa ad un concorso per l'assegnazione di sedi vacanti o di nuova istituzione decade di diritto dalla autorizzazione originaria con la dichiarazione di accettazione della nuova sede farmaceutica assegnatagli.
      2. La dichiarazione di accettazione della sede farmaceutica vacante o di nuova istituzione, di cui al comma 1, deve intervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'interpello per l'assegnazione.

Art. 3.

      1. Il farmacista che accetta una sede farmaceutica vacante o di nuova istituzione assegnatagli a concorso decade dal diritto di accettare un'altra sede farmaceutica vacante o di nuova istituzione assegnabile attraverso il medesimo concorso ovvero un altro cui abbia partecipato.
      2. Il farmacista che partecipa contemporaneamente a più concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione decade dal diritto di assegnazione se ha precedentemente accettato un'altra sede farmaceutica assegnatagli in un altro concorso.

 

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      3. Nei casi di cui al presente articolo, la dichiarazione di accettazione di una sede vacante o di nuova istituzione assegnata a concorso deve essere comunicata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della assegnazione a tutte le autorità che hanno bandito i concorsi cui il farmacista abbia partecipato.